Notifica via PEC dopo la riforma Cartabia: quando è obbligatoria

La riforma Cartabia ha reso obbligatoria per l’avvocato la notifica telematica in determinate situazioni. Non significa che ogni cittadino debba acquistare una PEC, né che qualsiasi messaggio di posta elettronica equivalga a una notificazione valida. Per capire quale modalità utilizzare bisogna identificare il destinatario, il domicilio digitale risultante dai registri e la disciplina applicabile all’atto.

I casi previsti dall’articolo 3-ter

L’articolo 3-ter della legge 53/1994 riguarda le notificazioni dell’avvocato di atti giudiziali in materia civile e di atti stragiudiziali. Prevede la modalità mediante PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

  • è obbligato per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
  • oppure ha eletto il proprio domicilio digitale nell’elenco previsto dall’articolo 6-quater del Codice dell’amministrazione digitale, pur non essendo tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Un’impresa, un professionista e un privato che ha eletto domicilio digitale non vanno trattati come se avessero sempre la stessa posizione. Per procedimenti diversi da quelli indicati, occorre controllare la relativa disciplina speciale.

Da dove deve provenire l’indirizzo?

L’indirizzo deve essere ricavato dal pubblico elenco utilizzabile per quella specifica notificazione. Un recapito trovato su un sito, in una vecchia fattura o in una firma email non sostituisce automaticamente la consultazione del registro pertinente. INI-PEC riguarda imprese e professionisti; INAD consente di verificare i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri soggetti compresi nel relativo elenco.

Per una pubblica amministrazione occorre verificare le regole e gli elenchi applicabili alle notificazioni: non basta scegliere una casella dal nome plausibile. Un esempio di verifica dei recapiti è nella guida alla PEC di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quali prove conservare?

  • Atto notificato e relativi allegati, nel formato richiesto.
  • Relazione di notificazione e attestazioni di conformità, quando necessarie.
  • Messaggio PEC inviato, ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, con gli allegati originali.
  • Elementi della consultazione del registro utilizzato.

La consegna certificata non coincide con l’apertura del messaggio da parte del destinatario. Anche il momento di perfezionamento può essere diverso per mittente e destinatario: per calcolare una scadenza servono le ricevute e le norme applicabili, non soltanto l’orario della email visualizzato sul computer.

Se la PEC non arriva

Il testo dell’articolo 3-ter modificato nel 2024 distingue il mancato esito per causa imputabile al destinatario da quello per causa non imputabile. Nel primo caso disciplina l’inserimento nell’area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; nel secondo prevede la via postale o l’ufficiale giudiziario. Occorre verificare concretamente la causa dell’insuccesso e la procedura vigente, conservando l’avviso di mancata consegna.

Non è quindi corretto ripetere tentativi alla cieca o passare sempre alla posta ordinaria. Se dalla notifica decorrono termini per opposizione o impugnazione, la valutazione dell’atto e delle ricevute va affidata al difensore prima della scadenza.

Fonti e riferimenti

Contenuto verificato e aggiornato il 24 ottobre 2026.